Art. 5.

      1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1 è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, a mezzo di domanda corredata da un'autocertificazione nella quale egli dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Il Ministro della difesa, entro sei mesi dalla ricezione della domanda, con proprio decreto, provvede alla concessione della promozione.
      2. Con decreto del Ministro della difesa la promozione conferita è revocata qualora,

 

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dalle verifiche disposte, l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
      3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.